La data del 31 marzo 2015 ha segnato la chiusura definitiva gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) luoghi “indegni per un paese civile” e la conseguente entrata in funzione delle Residenze per l’Esecuzione della Misura di Sicurezza (REMS). Siamo arrivati pronti a questo “passaggio” storico?
Nonostante la buona volontà, la passione civile e la tensione legalitaria di una minoranza del Paese, inteso come l’insieme di istituzioni centrali, regionali, psichiatriche, giudiziarie e del volontariato, non siamo arrivati pronti al “passaggio” a causa di potenti forze conservatrici e regressive che hanno cercato mille artifici talora per bloccare la riforma, ritardando l’apprestamento delle alternative o invocando la riforma dei codici (come una palingenesi) in verità non necessaria per la chiusura degli OPG. Queste posizioni conservatrici hanno fino ad oggi puntato alle proroghe, come per i sette anni passati.
C’è chi sostiene che manchi una precisa regolamentazione di attuazione della riforma. Un timore che condivide?
La Legge 81 del 2014 indica e dispone quanto è necessario per chiudere gli OPG, sia deistituzionalizzando gli internati con programmi individualizzati di inserimento sociale, sia abrogando gli “ergastoli bianchi”, sia prevedendo strutture residenziali alternative. Bisogna fare un piccolo sforzo interpretativo di armonizzazione di questa legge con la legislazione vigente. Certo si poteva fare meglio e di più ma, di fronte all’inerzia, la nuova legge si imponeva. E comunque, si può sempre procedere all’emanazione della normazione secondaria. In Emilia-Romagna abbiamo istituito da due anni un tavolo periodico interistituzionale e interprofessionale di programmazione e di formazione per la chiusura dell’OPG e, più in generale, sul ” trattamento” degli autori di reato infermi di mente a partire dal momento dell’arresto.
Come si sta muovendo la magistratura ordinaria e la magistratura di sorveglianza per l’applicazione della legge? Quali le maggiori criticità?
Domanda imbarazzante se si pensa che alla magistratura non è stato comunicato nemmeno il testo dell’Accordo Stato-Regioni per l’attuazione della legge. Manca un coinvolgimento della magistratura, ad eccezione di qualche tribunale di sorveglianza come quello di Bologna, dove siamo impegnati spontaneamente da due anni per l’attuazione della riforma. La formazione dei magistrati è carente per mezzi e contenuti, connotata com’è talora, da pregiudizi ideologici di parte dei formatori, tanto giuristi che psichiatri. Una conferma è data dall’aumento delle applicazioni provvisorie degli internamenti in OPG, nello spazio di questo ultimo anno. Sotto altro profilo, le maggiori criticità riguardano la collocazione dei soggetti in applicazione provvisoria e dei soggetti in sospensione di esecuzione della pena per infermità sopravvenuta.
Ad oggi solo poche le Regioni pronte alla chiusura degli OPG che hanno approntato tutte le nuove misure che prevedono l’esclusiva gestione sanitaria all’interno delle REMS, delegando alle forze dell’ordine soltanto l’attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna. Che rischio corrono le Regioni impreparate al passaggio? Dove saranno collocati provvisoriamente gli internati “in sospeso” perché in esubero rispetto alla disponibilità effettiva di posti nelle REMS pronte ad aprire?
Fin dalla cosiddetta “Legge Marino” (Legge del 17 febbraio 2012, N. 9; NdR),è stato prevista la nomina del Commissario (in sostituzione ) per inerzia delle Regioni, ma fino ad ora nessun Commissario è stato nominato, nonostante la gran maggioranza delle inottemperanze. La seconda domanda richiede due risposte. Alla collocazione degli internati attualmente in OPG, e non ” rilevati ” dalle Regioni di origine, presumo che provvederà l’Amministrazione penitenziaria. Non comprendo i cosiddetti “esuberi” in un ordinamento centrato sul rispetto della persona umana. Non dovrebbero verificarsi criticità se si attivasse una gestione sistemica e complessiva ai vari livelli istituzionali. Questa riforma può avere piena attuazione solo se, ferma restando la sensibilità della società e del volontariato, si appresta una regia tra quattro livelli istituzionali: Ministero di Giustizia (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria), Ministero degli Interni, Ordine Giudiziario e Regioni. Insomma un organismo diverso e non competitivo rispetto al Comitato Stato-Regioni.
Considera che sia stato predisposto quanto necessario per la presa in cura degli internati dimessi per decorrenza dei termini della misura di sicurezza?
Non credo che sia stato predisposto o programmato quanto necessario, soprattutto per la formazione alla collaborazione tra magistrati e operatori dei Servizi di salute mentale. La stessa magistratura di sorveglianza offre una giurisprudenza eterogenea, divisa tra la posizione della dimissione “sic et simpliciter” per decorrenza dei termini (falsamente garantista) e la tesi della cessazione della misura di sicurezza detentiva con contestuale applicazione della cosiddetta libertà vigilata terapeutica. Noi a Bologna abbiamo sostenuto la seconda tesi.
Come accennava prima, con la Legge 81 è stato fatto un importante passo avanti per il superamento degli “ergastoli bianchi”. Possiamo dire di aver raggiunto una maggiore tutela dei diritti delle persone affette da vizio totale di mente e sottoposte a misure di sicurezza perché socialmente pericolose?
Con la Legge 81 gli “ergastoli bianchi” sono abrogati ex lege. Certamente la riforma rappresenta un passaggio epocale anche perché la collocazione in strutture sanitarie o alternative meglio si presta per la tutela dei diritti, per esempio, con i nuovi rimedi giurisdizionali previsti dall’art. 35 bis della legge penitenziaria, oppure, in tema di TSO, di alleanza terapeutica, di eliminazione delle negatività tipiche delle istituzioni totali.
Lo psichiatra Massimo Biondi ha commentato che “oltre che in ambito medico anche in quello giuridico è stato segnalato come non siano chiare procedure, linee guida di intervento in casi critici, confini e competenze di intervento tra ambito sanitario e ambito giudiziario e non siano definiti in modo completo disposti e competenze attuative”. Cosa ne pensa?
Quando si innova, si sperimenta in modo responsabile, nonostante la mancanza di linee guida. È probabile che il prof. Biondi faccia riferimento ad un contesto che mette a dura prova la sua indiscussa professionalità. Ogni vero movimento deistituzionalizzante, come quello in atto, di superamento degli OPG, come quello di chiusura dei manicomi civili trova piena attuazione col tempo e richiede sperimentazioni e acquisizioni progressive. Del resto, quella dei rapporti tra psichiatria, psicologia e diritto e, in particolare, tra figure professionali eterogenee di tradizione autoreferenziale, è una questione secolare sempre destinata a mutamenti, conflitti e segnata comunque da relazioni dialettiche.
Nonostante la chiusura definitiva degli OPG rimane ancora aperto il dibattito sull’incostituzionalità delle procedure per accedere a queste strutture e sulla necessità di superare il Codice Rocco della legislazione fascista del 1930. Gli OPG e ora le REMS si muovono inevitabilmente tra due polarità: la cura e la tutela dell’infermo, da una parte, e il contenimento – la neutralizzazione – della sua pericolosità sociale, dall’altra parte. Siamo pronti a modificare il codice penale?
Non vedo questioni di costituzionalità della riforma, tranne quella, francamente superabile, sollevata dal Tribunale di Sorveglianza di Messina. Che si debba modificare il codice penale sono convinto, e il testo elaborato dalla Commissione Pisapia sembra aver riscosso vasti consensi, ma se il novello legislatore è addirittura intervenuto a modificare parti del codice penale, senza tuttavia le interpolazioni in sedes materiae, significa che non si è pronti alla riforma del codice penale.
Per concludere, ci dobbiamo aspettare un futuro incerto?
Il futuro è sempre incerto, e non solo in questo mondo vitale. Si tratta invece di avere la capacità di analizzare e governare il rischio. Senza rischio non c’è movimento e innovazione.
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#OPG: dalla Legge ai fatti
La data del 31 marzo 2015 ha segnato la chiusura definitiva gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) luoghi “indegni per un paese civile” e la conseguente entrata in funzione delle Residenze per l’Esecuzione della Misura di Sicurezza (REMS). Siamo arrivati pronti a questo “passaggio” storico?
Nonostante la buona volontà, la passione civile e la tensione legalitaria di una minoranza del Paese, inteso come l’insieme di istituzioni centrali, regionali, psichiatriche, giudiziarie e del volontariato, non siamo arrivati pronti al “passaggio” a causa di potenti forze conservatrici e regressive che hanno cercato mille artifici talora per bloccare la riforma, ritardando l’apprestamento delle alternative o invocando la riforma dei codici (come una palingenesi) in verità non necessaria per la chiusura degli OPG. Queste posizioni conservatrici hanno fino ad oggi puntato alle proroghe, come per i sette anni passati.
C’è chi sostiene che manchi una precisa regolamentazione di attuazione della riforma. Un timore che condivide?
La Legge 81 del 2014 indica e dispone quanto è necessario per chiudere gli OPG, sia deistituzionalizzando gli internati con programmi individualizzati di inserimento sociale, sia abrogando gli “ergastoli bianchi”, sia prevedendo strutture residenziali alternative. Bisogna fare un piccolo sforzo interpretativo di armonizzazione di questa legge con la legislazione vigente. Certo si poteva fare meglio e di più ma, di fronte all’inerzia, la nuova legge si imponeva. E comunque, si può sempre procedere all’emanazione della normazione secondaria. In Emilia-Romagna abbiamo istituito da due anni un tavolo periodico interistituzionale e interprofessionale di programmazione e di formazione per la chiusura dell’OPG e, più in generale, sul ” trattamento” degli autori di reato infermi di mente a partire dal momento dell’arresto.
Come si sta muovendo la magistratura ordinaria e la magistratura di sorveglianza per l’applicazione della legge? Quali le maggiori criticità?
Domanda imbarazzante se si pensa che alla magistratura non è stato comunicato nemmeno il testo dell’Accordo Stato-Regioni per l’attuazione della legge. Manca un coinvolgimento della magistratura, ad eccezione di qualche tribunale di sorveglianza come quello di Bologna, dove siamo impegnati spontaneamente da due anni per l’attuazione della riforma. La formazione dei magistrati è carente per mezzi e contenuti, connotata com’è talora, da pregiudizi ideologici di parte dei formatori, tanto giuristi che psichiatri. Una conferma è data dall’aumento delle applicazioni provvisorie degli internamenti in OPG, nello spazio di questo ultimo anno. Sotto altro profilo, le maggiori criticità riguardano la collocazione dei soggetti in applicazione provvisoria e dei soggetti in sospensione di esecuzione della pena per infermità sopravvenuta.
Ad oggi solo poche le Regioni pronte alla chiusura degli OPG che hanno approntato tutte le nuove misure che prevedono l’esclusiva gestione sanitaria all’interno delle REMS, delegando alle forze dell’ordine soltanto l’attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna. Che rischio corrono le Regioni impreparate al passaggio? Dove saranno collocati provvisoriamente gli internati “in sospeso” perché in esubero rispetto alla disponibilità effettiva di posti nelle REMS pronte ad aprire?
Fin dalla cosiddetta “Legge Marino” (Legge del 17 febbraio 2012, N. 9; NdR),è stato prevista la nomina del Commissario (in sostituzione ) per inerzia delle Regioni, ma fino ad ora nessun Commissario è stato nominato, nonostante la gran maggioranza delle inottemperanze. La seconda domanda richiede due risposte. Alla collocazione degli internati attualmente in OPG, e non ” rilevati ” dalle Regioni di origine, presumo che provvederà l’Amministrazione penitenziaria. Non comprendo i cosiddetti “esuberi” in un ordinamento centrato sul rispetto della persona umana. Non dovrebbero verificarsi criticità se si attivasse una gestione sistemica e complessiva ai vari livelli istituzionali. Questa riforma può avere piena attuazione solo se, ferma restando la sensibilità della società e del volontariato, si appresta una regia tra quattro livelli istituzionali: Ministero di Giustizia (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria), Ministero degli Interni, Ordine Giudiziario e Regioni. Insomma un organismo diverso e non competitivo rispetto al Comitato Stato-Regioni.
Considera che sia stato predisposto quanto necessario per la presa in cura degli internati dimessi per decorrenza dei termini della misura di sicurezza?
Non credo che sia stato predisposto o programmato quanto necessario, soprattutto per la formazione alla collaborazione tra magistrati e operatori dei Servizi di salute mentale. La stessa magistratura di sorveglianza offre una giurisprudenza eterogenea, divisa tra la posizione della dimissione “sic et simpliciter” per decorrenza dei termini (falsamente garantista) e la tesi della cessazione della misura di sicurezza detentiva con contestuale applicazione della cosiddetta libertà vigilata terapeutica. Noi a Bologna abbiamo sostenuto la seconda tesi.
Come accennava prima, con la Legge 81 è stato fatto un importante passo avanti per il superamento degli “ergastoli bianchi”. Possiamo dire di aver raggiunto una maggiore tutela dei diritti delle persone affette da vizio totale di mente e sottoposte a misure di sicurezza perché socialmente pericolose?
Con la Legge 81 gli “ergastoli bianchi” sono abrogati ex lege. Certamente la riforma rappresenta un passaggio epocale anche perché la collocazione in strutture sanitarie o alternative meglio si presta per la tutela dei diritti, per esempio, con i nuovi rimedi giurisdizionali previsti dall’art. 35 bis della legge penitenziaria, oppure, in tema di TSO, di alleanza terapeutica, di eliminazione delle negatività tipiche delle istituzioni totali.
Lo psichiatra Massimo Biondi ha commentato che “oltre che in ambito medico anche in quello giuridico è stato segnalato come non siano chiare procedure, linee guida di intervento in casi critici, confini e competenze di intervento tra ambito sanitario e ambito giudiziario e non siano definiti in modo completo disposti e competenze attuative”. Cosa ne pensa?
Quando si innova, si sperimenta in modo responsabile, nonostante la mancanza di linee guida. È probabile che il prof. Biondi faccia riferimento ad un contesto che mette a dura prova la sua indiscussa professionalità. Ogni vero movimento deistituzionalizzante, come quello in atto, di superamento degli OPG, come quello di chiusura dei manicomi civili trova piena attuazione col tempo e richiede sperimentazioni e acquisizioni progressive. Del resto, quella dei rapporti tra psichiatria, psicologia e diritto e, in particolare, tra figure professionali eterogenee di tradizione autoreferenziale, è una questione secolare sempre destinata a mutamenti, conflitti e segnata comunque da relazioni dialettiche.
Nonostante la chiusura definitiva degli OPG rimane ancora aperto il dibattito sull’incostituzionalità delle procedure per accedere a queste strutture e sulla necessità di superare il Codice Rocco della legislazione fascista del 1930. Gli OPG e ora le REMS si muovono inevitabilmente tra due polarità: la cura e la tutela dell’infermo, da una parte, e il contenimento – la neutralizzazione – della sua pericolosità sociale, dall’altra parte. Siamo pronti a modificare il codice penale?
Non vedo questioni di costituzionalità della riforma, tranne quella, francamente superabile, sollevata dal Tribunale di Sorveglianza di Messina. Che si debba modificare il codice penale sono convinto, e il testo elaborato dalla Commissione Pisapia sembra aver riscosso vasti consensi, ma se il novello legislatore è addirittura intervenuto a modificare parti del codice penale, senza tuttavia le interpolazioni in sedes materiae, significa che non si è pronti alla riforma del codice penale.
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Il futuro è sempre incerto, e non solo in questo mondo vitale. Si tratta invece di avere la capacità di analizzare e governare il rischio. Senza rischio non c’è movimento e innovazione.
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