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Formazione: chi ha lana da tessere…

Foto: Bianco AmedeoIl Codice deontologico della professione medica è stato aggiornato dalla FNOMCeO: cosa c’è di nuovo nell’ultima edizione e cosa è stato necessario riformulare?

Di nuovo e di innovativo, ci sono tutte quelle norme che riguardano il moderno concetto di governo clinico. Per esempio, abbiamo rafforzato sotto il profilo deontologico gli obblighi relativi alla formazione permanente del professionista; inoltre, abbiamo fortemente insistito sul significato anche etico dell’appropriatezza tecnico-professionale, ai fini di un ottimale uso delle risorse per definizione limitate e questo in ottemperanza al principio generale di giustizia perché, se le risorse sono definite, un uso inappropriato delle stesse conduce ad elementi di forte ingiustizia. Il terzo grande aspetto riguarda la nuova attenzione al tema dell’errore, laddove abbiamo previsto per i professionisti un obbligo morale, deontologico più esattamente, nel partecipare a tutte quelle iniziative di prevenzione e di gestione dell’errore e del rischio nelle attività sanitarie.

Tre punti importanti…

Nel loro insieme queste previsioni deontologiche configurano un orientamento molto forte nella direzione della moderna “governance” delle organizzazioni sanitarie. Inoltre, non è da sottovalutare che sui grandi temi di bioetica, soprattutto dell’etica di fine vita, abbiamo tracciato un percorso di senso; partendo dalla negazione della liceità deontologica dell’eutanasia, siamo arrivati ad affermare il concetto di rifiuto dell’accanimento terapeutico, ma anche il rifiuto del cosiddetto abbandono terapeutico. Questo per dare elementi di certezza e di riferimento ai grandi principi di beneficialità e di rispetto dell’autonomia del paziente, che sono poi quelli che caratterizzano la moderna etica medica.

Cos’altro?

Di innovativo c’è anche lo sforzo di individuare in modo più analitico (le linee-guida annesse al Codice) quanto riguarda i nuovi profili di responsabilità rispetto ai conflitti di interesse, cioè a quei fenomeni molto preoccupanti che vedono un intreccio tra gli interessi delle grosse industrie, siano esse farmaceutiche o biomedicali e la libertà, l’indipendenza, l’autonomia della ricerca, della formazione, dell’informazione, che sono poi le fonti vere, le fonti sacre dell’esercizio professionale autonomo e responsabile. Se queste fonti sono inquinate, l’esercizio professionale rischia di risentirne moltissimo e, soprattutto i cittadini, sono meno tutelati.

E per quanto riguarda la pubblicità sanitaria?

Nel nuovo Codice di Deontologia Medica abbiamo affrontato sotto nuove prospettive il tema della pubblicità nell’informazione sanitaria, sempre sotto forma di linee-guida. Il Dlgs Bersani come è noto, ha abolito alcuni pezzi importanti della L. 175/92, che regolamenta la pubblicità sanitaria e ha demandato al controllo deontologico questo compito molto delicato. Ma nel settore della tutela della salute, nonostante il miglioramento e l’avanzamento delle conoscenze e competenze dei cittadini e dei pazienti, rimane forte l’asimmetria informativa e cioè il divario tra chi propone soluzioni terapeutiche e chi deve, invece, decidere sulla propria salute. La comunicazione, se fuori controllo, può generare attese ingiustificate, aspettative che non hanno nulla a che vedere con la trasparenza e la veridicità, ma sono meri strumenti di attrazione commerciale dei pazienti.

Commentando l’ultima edizione del Codice deontologico, lei ha affermato che c’è un’ispirazione di fondo: una cultura positiva della professione con maggiori obblighi e minori divieti. Ci può spiegare meglio?

I codici sono delle assunzioni di responsabilità pubblicamente assunte; sono carte di identità civile ed etica con cui la categoria si presenta alla società, dovendo farsi carico di non poche responsabilità. Da questo punto di vista, il taglio dato al nuovo Codice vuole essere sempre più positivo, fatto sempre più di assunzione diretta di responsabilità ed anche di vincoli, che attengono indirettamente a ciò che si può o che non si può fare. In questo senso il Codice è più propositivo, meno paternalista, lontano da vecchi poteri ed autoritarismi. La professione scende in campo e non si ritira nei suoi fortini, affronta responsabilmente i conflitti della società moderna e della moderna medicina, risponde civilmente del suo operato ai cittadini ed alle istituzioni.

Insieme al Codice sono state pubblicate le linee-guida sul conflitto di interessi. Quali ragioni hanno portato alla stesura di queste raccomandazioni?

È indiscutibile l’interesse che le grandi industrie di prodotti farmaceutici e di presidi biomedicali hanno nel trasferire le proprie innovazioni e i propri prodotti nella pratica clinica e assistenziale. È anche vero che questo trasferimento deve avvenire sulla base di evidenze scientifiche, di dati oggettivi. Tuttavia diventa sempre più complesso separare la logica e le finalità del marketing dagli scopi e dalle procedure di una formazione ed informazione autonoma e responsabile. Ovviamente, come abbiamo sempre sostenuto, il conflitto di interessi non è un comportamento, ma una condizione, per cui la prima cosa da fare è rendere evidenti e trasparenti gli elementi costitutivi di una condizione che può determinare un conflitto di interessi. È uno sforzo significativo a cui credo siano interessate anche rilevanti componenti del mondo dell’industria del settore.

Poniamo il caso che un medico soggiorni nella sede di un evento congressuale e si trattenga a spese dello sponsor del congresso oltre la durata dell’evento. Cosa succede? Come avvengono i controlli?

Innanzitutto, vorrei sottolineare che questi comportamenti andrebbero prevenuti, più che sanzionati successivamente. Mi spiego meglio, queste attività dovrebbero essere già di per s non consentite, almeno in questi termini. Nel caso specifico, quei medici non dovrebbero essere premiati n incoraggiati con il riconoscimento dei crediti formativi.

In questi casi di quali strumenti dispongono la Federazione degli Ordini e i singoli Ordini?

Qualora, si dovessero verificare queste condizioni, l’Ordine eserciterà nel contesto specifico una mera funzione di rilievo etico morale, sperando che non si ripetano più. Nel caso di recidiva, saremmo di fronte ad un comportamento doloso che meriterebbe ben altre considerazioni deontologiche, che non siano soltanto il richiamo al rispetto dei principi dell’etica professionale.

Le linee-guida sul conflitto d’interesse sono molto restrittive per quanto riguarda la formazione del medico e l’ECM. Sarebbe meglio se i corsi venissero forniti soltanto dalle istituzioni pubbliche, con fondi pubblici?

Questo è un tema sugli scudi, nel senso che è risaputo che le risorse pubbliche messe in campo per l’ECM non sono grandissime. Tutti siamo alla ricerca di modelli operativi e applicativi di questa importante funzione, che consentano di fare quanto di meglio è possibile con ciò che si ha a disposizione. Io non sono contrario di fatto all’intervento di sponsor privati in queste attività, purch questi interventi e sponsorizzazioni vengano resi trasparenti da procedure e organismi terzi di garanzia.

Non si potrebbe arrivare ad un “patto di non belligeranza” tra il servizio sanitario pubblico e l’industria del farmaco, in nome di un interesse generale comune?

Sì, credo che, oltre le pur legittime attenzioni al marketing, ci sia un grande e sano interesse da parte delle industrie ad avere a disposizione un sistema serio, poco costoso, efficace, autorevole di trasmissione delle innovazioni farmacologiche e biomedicali nelle buone pratiche clinico assistenziali. Sono convinto che esista questa fondamentale coincidenza di interessi tra l’industria privata e la struttura pubblica che eroga servizi; perché i farmaci e i device sono prodotti etici, che hanno un contenuto che va aldilà del loro stretto consumo. Questo è un punto di incontro rispetto al quale tutti dobbiamo lavorare, abbandonando stereotipi e vecchie politiche, per cui si buttano centinaia di miliardi in un marketing asfissiante, demotivante e dequalificante. Chi ha lana da tessere, la tessa sul serio; noi non saremo n lontani n disinteressati.

28 febbraio 2007

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